Il potere di autotutela della P.A. è soggetto a un termine perentorio
data: 04.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sull’illegittimità di un provvedimento teso alla rimozione di alcune opere realizzate e per cui il ricorrente aveva presentato una s.c.i.a.
La controversia è apparsa al tribunale di facile risoluzione: difatti, è stata rilevata l’assorbente fondatezza della prima censura relativa all’intervenuto consolidamento dei titoli abilitativi edilizi in questione. Il TAR ha ribadito che “il termine per l’esercizio del potere inibitorio circa i lavori oggetto di s.c.i.a. o di d.i.a. è perentorio e il suo decorso comporta la definitiva consumazione dello stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del dichiarante, residuando eventualmente in capo all’Amministrazione, a fronte di un’attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente previste, il solo potere di autotutela”. Più precisamente, la s.c.i.a. o d.i.a. consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine perentorio dalla presentazione della denuncia, che porta alla formazione di un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può eventualmente essere contestata dal terzo controinteressato entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza ovvero essere annullata in autotutela dall’Amministrazione, nel rispetto dei presupposti di legge (TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022 nn. 111 e 112).
Il potere di autotutela della P.A. è soggetto a un termine perentorio
data: 04.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sull’illegittimità di un provvedimento teso alla rimozione di alcune opere realizzate e per cui il ricorrente aveva presentato una s.c.i.a.
La controversia è apparsa al tribunale di facile risoluzione: difatti, è stata rilevata l’assorbente fondatezza della prima censura relativa all’intervenuto consolidamento dei titoli abilitativi edilizi in questione. Il TAR ha ribadito che “il termine per l’esercizio del potere inibitorio circa i lavori oggetto di s.c.i.a. o di d.i.a. è perentorio e il suo decorso comporta la definitiva consumazione dello stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del dichiarante, residuando eventualmente in capo all’Amministrazione, a fronte di un’attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente previste, il solo potere di autotutela”. Più precisamente, la s.c.i.a. o d.i.a. consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine perentorio dalla presentazione della denuncia, che porta alla formazione di un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può eventualmente essere contestata dal terzo controinteressato entro l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza ovvero essere annullata in autotutela dall’Amministrazione, nel rispetto dei presupposti di legge (TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022 nn. 111 e 112).