La Corte costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità della sospensione della retribuzione per violazione dell’obbligo vaccinale
data: 02.07.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Milano chiama il giudice delle leggi ad esprimersi sulla legittimità costituzionale delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 che stabiliscono che al personale sanitario sospeso in quanto sottrattosi all’obbligo vaccinale non è dovuta alcuna retribuzione: secondo i giudici milanesi tale limitazione è idonea a porsi in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto non proporzionata. Il collegio rileva, infatti, che con la soppressione, ad opera del D.L. n. 172/2021, dell’obbligo del datore di adibire (ove possibile) il personale non vaccinato a mansioni anche inferiori che non espongano al rischio di contagio, è venuta a crearsi un inammissibile effetto di totale ed automatica preclusione del diritto al trattamento economico, almeno parzialmente salvaguardato, invece, in altre fattispecie di sospensione “non emergenziale”.
La Corte costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità della sospensione della retribuzione per violazione dell’obbligo vaccinale
data: 02.07.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Milano chiama il giudice delle leggi ad esprimersi sulla legittimità costituzionale delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 che stabiliscono che al personale sanitario sospeso in quanto sottrattosi all’obbligo vaccinale non è dovuta alcuna retribuzione: secondo i giudici milanesi tale limitazione è idonea a porsi in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto non proporzionata. Il collegio rileva, infatti, che con la soppressione, ad opera del D.L. n. 172/2021, dell’obbligo del datore di adibire (ove possibile) il personale non vaccinato a mansioni anche inferiori che non espongano al rischio di contagio, è venuta a crearsi un inammissibile effetto di totale ed automatica preclusione del diritto al trattamento economico, almeno parzialmente salvaguardato, invece, in altre fattispecie di sospensione “non emergenziale”.