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La Nota informativa AIFA per i titolari di AIC sulle comunicazioni di carenza della commercializzazione dei medicinali non può prevedere nuove fattispecie sanzionatorie

Tar Lazio, sez. III Quater, 3 marzo 2022, n. 2536

data: 13.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento, il T.A.R. Lazio ha affrontato la questione attinente alla possibilità da parte dell’AIFA, di poter introdurre tramite Nota informativa, una sanzione non prevista dalla norma primaria (art.148, comma 1 del d.lgs. n.219/2006).

A tale riguardo, il T.A.R. ha precisato che la Nota informativa dell’AIFA è espressione del potere regolatorio (di natura discrezionale) esercitato dall’Agenzia ed è volta a chiarire ed approfondire le disposizioni contenute all’interno della norma primaria. Tale potere, dunque, a parere del Collegio, non può sfociare in un’integrazione sostanziale della disposizione normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, infatti costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico il fatto che l’Amministrazione non possa irrogare sanzioni amministrative per comportamenti non previsti o tipizzati dalle disposizioni di legge.

La Nota informativa AIFA per i titolari di AIC sulle comunicazioni di carenza della commercializzazione dei medicinali non può prevedere nuove fattispecie sanzionatorie

Tar Lazio, sez. III Quater, 3 marzo 2022, n. 2536

data: 13.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento, il T.A.R. Lazio ha affrontato la questione attinente alla possibilità da parte dell’AIFA, di poter introdurre tramite Nota informativa, una sanzione non prevista dalla norma primaria (art.148, comma 1 del d.lgs. n.219/2006).

A tale riguardo, il T.A.R. ha precisato che la Nota informativa dell’AIFA è espressione del potere regolatorio (di natura discrezionale) esercitato dall’Agenzia ed è volta a chiarire ed approfondire le disposizioni contenute all’interno della norma primaria. Tale potere, dunque, a parere del Collegio, non può sfociare in un’integrazione sostanziale della disposizione normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, infatti costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico il fatto che l’Amministrazione non possa irrogare sanzioni amministrative per comportamenti non previsti o tipizzati dalle disposizioni di legge.