L’Adunanza plenaria interpreta il d.m. 4 maggio 2012 sui moduli transattivi per indennizzo conseguente a trasfusione con sangue infetto
data: 12.11.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato si è occupato di risolvere due questioni riguardanti l’articolo 5 comma 1, lettera b) del D.M 4 maggio 2012 attinente alla definizione dei moduli transattivi: (I) se la previsione comprenda l’ipotesi della richiesta di adesione alla transazione formulata dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni, il quale abbia fatto valere la propria pretesa al risarcimento del danno iure hereditario(II)se il termine decennale contemplato dal citato articolo prevalga o meno sulle regole generali in materia di decorrenza e computo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale o se detto termine decennale individui l’ambito temporale entro il quale la pendenza del giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transazione. A tal riguardo i giudici hanno risposto ai quesiti sopra elencati affermando, per il primo, che l’articolo 5 può essere applicato anche nel caso in cui la richiesta di transazione venga proposta dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni che abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno iure hereditario; mentre per il secondo, che il termine decennale non riguarda la prescrizione ma indica la finestra temporale entro la quale la pendenza del giudizio costituisce il presupposto necessario per l’ammissione alla transazione.
L’Adunanza plenaria interpreta il d.m. 4 maggio 2012 sui moduli transattivi per indennizzo conseguente a trasfusione con sangue infetto
data: 12.11.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato si è occupato di risolvere due questioni riguardanti l’articolo 5 comma 1, lettera b) del D.M 4 maggio 2012 attinente alla definizione dei moduli transattivi: (I) se la previsione comprenda l’ipotesi della richiesta di adesione alla transazione formulata dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni, il quale abbia fatto valere la propria pretesa al risarcimento del danno iure hereditario(II)se il termine decennale contemplato dal citato articolo prevalga o meno sulle regole generali in materia di decorrenza e computo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale o se detto termine decennale individui l’ambito temporale entro il quale la pendenza del giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transazione. A tal riguardo i giudici hanno risposto ai quesiti sopra elencati affermando, per il primo, che l’articolo 5 può essere applicato anche nel caso in cui la richiesta di transazione venga proposta dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni che abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno iure hereditario; mentre per il secondo, che il termine decennale non riguarda la prescrizione ma indica la finestra temporale entro la quale la pendenza del giudizio costituisce il presupposto necessario per l’ammissione alla transazione.