L’Adunanza Plenaria si pronuncia sul dissesto dell’ente locale
data: 21.01.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
L’Adunanza Plenaria ha statuito che il dissesto dell’ente locale, con la separazione tra le attività finalizzate al risanamento e quelle di liquidazione della massa passiva, ha assunto una fisionomia analoga al fallimento privatistico, il quale non è sottoposto a termini finali certi senza che, per tale motivo, si sia dubitato della sua legittimità costituzionale. Inoltre, il Collegio afferma che tale dissesto finanziario si colloca all’interno dell’antitesi Stato-mercato. Infatti, per la copertura del disavanzo dell’ente e per il suo risanamento è previsto un intervento, sia pure non illimitato, dello Stato, con funzione tipica di “pagatore di ultima istanza”; a ciò si contrappone un regime dei debiti commerciali dell’ente locale proprio delle transazioni tra imprese, in cui non sono ordinariamente previsti interventi di sostegno pubblico contro l’insolvenza. Si ritiene, dunque, che il procedimento di dissesto sia caratterizzato da un equilibrato e razionale bilanciamento a livello normativo, non potendosi considerare la sua disciplina contraria ad alcun parametro costituzionale, rispondendo alla necessità di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente locale, incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale e, contemporaneamente, alla necessità di tutelare i creditori.
L’Adunanza Plenaria si pronuncia sul dissesto dell’ente locale
data: 21.01.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
L’Adunanza Plenaria ha statuito che il dissesto dell’ente locale, con la separazione tra le attività finalizzate al risanamento e quelle di liquidazione della massa passiva, ha assunto una fisionomia analoga al fallimento privatistico, il quale non è sottoposto a termini finali certi senza che, per tale motivo, si sia dubitato della sua legittimità costituzionale. Inoltre, il Collegio afferma che tale dissesto finanziario si colloca all’interno dell’antitesi Stato-mercato. Infatti, per la copertura del disavanzo dell’ente e per il suo risanamento è previsto un intervento, sia pure non illimitato, dello Stato, con funzione tipica di “pagatore di ultima istanza”; a ciò si contrappone un regime dei debiti commerciali dell’ente locale proprio delle transazioni tra imprese, in cui non sono ordinariamente previsti interventi di sostegno pubblico contro l’insolvenza. Si ritiene, dunque, che il procedimento di dissesto sia caratterizzato da un equilibrato e razionale bilanciamento a livello normativo, non potendosi considerare la sua disciplina contraria ad alcun parametro costituzionale, rispondendo alla necessità di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente locale, incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale e, contemporaneamente, alla necessità di tutelare i creditori.