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L’interdittiva antimafia non viola le norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie

Consiglio di Stato, Sezione terza,25 ottobre 2021, n.7165

data: 30.10.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Nel provvedimento in esame, il Consiglio di Stato ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale attinenti agli articoli 84,85,89 bis,91 co.6 e 94 del libro II del D.Lgs.159/2011 (Codice Antimafia) per la violazione degli articoli 13,24,41,97 e 113 della Costituzione (attinenti ai principi di uguaglianza, di solidarietà e sussidiarietà)e per la violazione dei diritti fondamentali di libertà previsti dalla CEDU, espressi dagli articoli 6 e 13 della Convenzione e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dei relativi protocolli addizionali. La Corte ha costatato che i dubbi sulla legittimità costituzionale riguardo il libro II del Codice Antimafia, sono manifestamente infondati, in quanto secondo la normativa nazionale di riferimento le predette misure si concretizzano, non nella dedotta incisione su di uno status generale di capacità giuridica bensì, nella previsione di limiti e divieti temporanei e specifici, di contrattazione con la pubblica amministrazione e di esercizio di attività economiche sottoposte a vaglio autorizzativo a tutela di interessi pubblici generali, quali la tutela della salute, dell’ambiente e degli utenti, nel rispetto dei principi di libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza sanciti dall’art. 41 della Costituzione e dal Trattato UE.

L’interdittiva antimafia non viola le norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie

Consiglio di Stato, Sezione terza,25 ottobre 2021, n.7165

data: 30.10.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Nel provvedimento in esame, il Consiglio di Stato ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale attinenti agli articoli 84,85,89 bis,91 co.6 e 94 del libro II del D.Lgs.159/2011 (Codice Antimafia) per la violazione degli articoli 13,24,41,97 e 113 della Costituzione (attinenti ai principi di uguaglianza, di solidarietà e sussidiarietà)e per la violazione dei diritti fondamentali di libertà previsti dalla CEDU, espressi dagli articoli 6 e 13 della Convenzione e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dei relativi protocolli addizionali. La Corte ha costatato che i dubbi sulla legittimità costituzionale riguardo il libro II del Codice Antimafia, sono manifestamente infondati, in quanto secondo la normativa nazionale di riferimento le predette misure si concretizzano, non nella dedotta incisione su di uno status generale di capacità giuridica bensì, nella previsione di limiti e divieti temporanei e specifici, di contrattazione con la pubblica amministrazione e di esercizio di attività economiche sottoposte a vaglio autorizzativo a tutela di interessi pubblici generali, quali la tutela della salute, dell’ambiente e degli utenti, nel rispetto dei principi di libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza sanciti dall’art. 41 della Costituzione e dal Trattato UE.