L’ordinanza di rimozione dei rifiuti dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
data: 22.01.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono illegittime se non precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione è necessaria, a pena di illegittimità del provvedimento, in quanto l’ordine impartito ai sensi dell’art.192, co. 3 e 4 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) a soggetti estranei all’illecito materiale presuppone la previa verifica della imputabilità dell’inerzia a titolo di dolo o di colpa.
È escluso, quindi, un addebito a titolo di mera responsabilità oggettiva essendo necessario, al contrario, l’accertamento delle responsabilità ascrivibili effettivamente a tali soggetti.
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
data: 22.01.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono illegittime se non precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione è necessaria, a pena di illegittimità del provvedimento, in quanto l’ordine impartito ai sensi dell’art.192, co. 3 e 4 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) a soggetti estranei all’illecito materiale presuppone la previa verifica della imputabilità dell’inerzia a titolo di dolo o di colpa.
È escluso, quindi, un addebito a titolo di mera responsabilità oggettiva essendo necessario, al contrario, l’accertamento delle responsabilità ascrivibili effettivamente a tali soggetti.