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Presupposto necessario per l’accertamento di conformità, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, è l’assenza di violazioni sostanziali

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 novembre 2020, n. 4962

data: 07.11.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Chiarisce il TAR che l’istituto del cd. “accertamento di conformità”, o sanatoria ordinaria, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche all’epoca della loro realizzazione (cd. “doppia conformità”).

La sanabilità dell’intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà che scattare la potestà sanzionatorio-repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001.

Presupposto necessario per l’accertamento di conformità, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, è l’assenza di violazioni sostanziali

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 novembre 2020, n. 4962

data: 07.11.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Chiarisce il TAR che l’istituto del cd. “accertamento di conformità”, o sanatoria ordinaria, di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche all’epoca della loro realizzazione (cd. “doppia conformità”).

La sanabilità dell’intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà che scattare la potestà sanzionatorio-repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001.