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Procura speciale alle liti

TAR Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 699 del 25 ottobre 2022

data: 28.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR calabrese ha dichiarato inammissibile un ricorso con procura alle liti generica. L’art. 40, comma 1, lett. g) del Codice del processo amministrativo prevede, tra gli elementi del ricorso, l’indicazione della procura speciale (ossia di una procura alla lite), ossia di un particolare mandato, che presenti gli elementi essenziali del giudizio, quali parti, l’atto da impugnare, l’azione da esperire e l’autorità giudiziaria da adire (cfr. Cons. St., sez. iv, 5 ottobre 2018, n. 5723). Viceversa, una procura è generica (procura alle liti), quando conferisce il potere rappresentativo per una serie indefinita di liti.

Procura speciale alle liti

TAR Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 699 del 25 ottobre 2022

data: 28.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR calabrese ha dichiarato inammissibile un ricorso con procura alle liti generica. L’art. 40, comma 1, lett. g) del Codice del processo amministrativo prevede, tra gli elementi del ricorso, l’indicazione della procura speciale (ossia di una procura alla lite), ossia di un particolare mandato, che presenti gli elementi essenziali del giudizio, quali parti, l’atto da impugnare, l’azione da esperire e l’autorità giudiziaria da adire (cfr. Cons. St., sez. iv, 5 ottobre 2018, n. 5723). Viceversa, una procura è generica (procura alle liti), quando conferisce il potere rappresentativo per una serie indefinita di liti.