Sui c.d. servizi analoghi
data: 07.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR pugliese, chiamato a pronunciarsi sulla nozione di “servizi analoghi”, ribadisce l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui: “«nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può essere assimilata a quella di “servizi identici” dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo».
Sui c.d. servizi analoghi
data: 07.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR pugliese, chiamato a pronunciarsi sulla nozione di “servizi analoghi”, ribadisce l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui: “«nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può essere assimilata a quella di “servizi identici” dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo».