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Sui criteri di individuazione dei requisiti di partecipazione e di esecuzione in sede di gara

Tar Sardegna, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 133

data: 04.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con la sentenza in oggetto, il Collegio richiama la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Tra i secondi si collocano gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio”, ossia i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante”. I requisiti di partecipazione sono, invece, quelli necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione.

Il Collegio afferma, inoltre, che costituisce compito della stazione appaltante, nella predisposizione della legge di gara e in relazione all’oggetto della prestazione richiesta, far conciliare, nell’individuare i requisiti di partecipazione, le contrapposte esigenze: evitare inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi la disponibilità di beni e mezzi già al momento dell’offerta, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e, contestualmente, garantire la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di disporre dei mezzi necessari all’espletamento del servizio.

Sui criteri di individuazione dei requisiti di partecipazione e di esecuzione in sede di gara

Tar Sardegna, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 133

data: 04.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con la sentenza in oggetto, il Collegio richiama la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Tra i secondi si collocano gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio”, ossia i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante”. I requisiti di partecipazione sono, invece, quelli necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione.

Il Collegio afferma, inoltre, che costituisce compito della stazione appaltante, nella predisposizione della legge di gara e in relazione all’oggetto della prestazione richiesta, far conciliare, nell’individuare i requisiti di partecipazione, le contrapposte esigenze: evitare inutili aggravi di spesa a carico degli operatori economici concorrenti per procurarsi la disponibilità di beni e mezzi già al momento dell’offerta, senza avere la certezza dell’aggiudicazione e, contestualmente, garantire la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente di disporre dei mezzi necessari all’espletamento del servizio.