Sui limiti alla cognizione del giudice dell’ottemperanza
data: 09.07.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti posti alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza del decreto ingiuntivo.
In particolare, il Collegio ha ritenuto di non poter esaminare censure relative al debito portato dal titolo esecutivo, potendo esclusivamente verificare la sussistenza del presupposto dell’inadempimento del debitore rispetto al titolo azionato.
La Sezione ha infatti chiarito che, in sede di ottemperanza, gli unici fatti deducibili quali ragioni di estinzione del debito sono i pagamenti successivi alla formazione del titolo esecutivo, poiché il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo copre anche l’ammontare del debito a quella data.
Pertanto, l’eventuale eccezione di avvenuto pagamento anteriore all’emanazione del decreto ingiuntivo non può essere sollevata in sede di ottemperanza: il debitore, dunque, resta tenuto al pagamento delle somme portate dal decreto esecutivo, salva la ripetizione dell’indebito.
Sui limiti alla cognizione del giudice dell’ottemperanza
data: 09.07.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti posti alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza del decreto ingiuntivo.
In particolare, il Collegio ha ritenuto di non poter esaminare censure relative al debito portato dal titolo esecutivo, potendo esclusivamente verificare la sussistenza del presupposto dell’inadempimento del debitore rispetto al titolo azionato.
La Sezione ha infatti chiarito che, in sede di ottemperanza, gli unici fatti deducibili quali ragioni di estinzione del debito sono i pagamenti successivi alla formazione del titolo esecutivo, poiché il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo copre anche l’ammontare del debito a quella data.
Pertanto, l’eventuale eccezione di avvenuto pagamento anteriore all’emanazione del decreto ingiuntivo non può essere sollevata in sede di ottemperanza: il debitore, dunque, resta tenuto al pagamento delle somme portate dal decreto esecutivo, salva la ripetizione dell’indebito.