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Sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario volontario

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7 del 13 febbraio 2023

data: 03.03.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

L’Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva e il c.d. controllo giudiziario c.d. volontario, o a domanda, previsto dall’art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Secondo il Collegio, la pendenza del controllo giudiziario volontario non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva. Addirittura, “La condivisione della tesi della sospensione necessaria comporterebbe inoltre un’aporia sul piano logico, nella misura in cui essa si basa sull’esigenza non già di impedire decisioni contrastanti, ma una decisione di carattere eventualmente sfavorevole sull’impugnazione contro l’interdittiva, che si suppone – in assenza di un presupposto normativo – possa vanificare obiettivi di risanamento dell’impresa infiltrata dal fenomeno mafioso”.

Sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario volontario

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7 del 13 febbraio 2023

data: 03.03.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

L’Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sui rapporti tra il giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva e il c.d. controllo giudiziario c.d. volontario, o a domanda, previsto dall’art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Secondo il Collegio, la pendenza del controllo giudiziario volontario non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva. Addirittura, “La condivisione della tesi della sospensione necessaria comporterebbe inoltre un’aporia sul piano logico, nella misura in cui essa si basa sull’esigenza non già di impedire decisioni contrastanti, ma una decisione di carattere eventualmente sfavorevole sull’impugnazione contro l’interdittiva, che si suppone – in assenza di un presupposto normativo – possa vanificare obiettivi di risanamento dell’impresa infiltrata dal fenomeno mafioso”.