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Sui rapporti tra il procedimento di controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34-bis del codice antimafia e l’interdittiva antimafia

Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912

data: 02.07.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato offre preziosi chiarimenti sul rapporto tra gli istituti del controllo giudiziario delle aziende a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 34-bis, d.lgs n. 159/2011 e l’interdittiva antimafia prefettizia, rimarcando l’autonomia dei due procedimenti: non è, infatti, esclusa la possibilità per il Prefetto di confermare un’interdittiva antimafia su un’azienda per cui il controllo giudiziario si sia concluso positivamente. In tal caso, tuttavia, il Prefetto dovrà motivare in relazione ai fatti da cui desumere il pericolo di infiltrazione nonostante il controllo giudiziario positivo, eventualmente facendo riferimento anche a fatti avvenuti durante la finestra di controllo che rendano ancora attuale l’esistenza dei presupposti di pericolo di infiltrazione alla base dell’adozione dell’interdittiva.

Sui rapporti tra il procedimento di controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34-bis del codice antimafia e l’interdittiva antimafia

Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912

data: 02.07.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato offre preziosi chiarimenti sul rapporto tra gli istituti del controllo giudiziario delle aziende a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 34-bis, d.lgs n. 159/2011 e l’interdittiva antimafia prefettizia, rimarcando l’autonomia dei due procedimenti: non è, infatti, esclusa la possibilità per il Prefetto di confermare un’interdittiva antimafia su un’azienda per cui il controllo giudiziario si sia concluso positivamente. In tal caso, tuttavia, il Prefetto dovrà motivare in relazione ai fatti da cui desumere il pericolo di infiltrazione nonostante il controllo giudiziario positivo, eventualmente facendo riferimento anche a fatti avvenuti durante la finestra di controllo che rendano ancora attuale l’esistenza dei presupposti di pericolo di infiltrazione alla base dell’adozione dell’interdittiva.