Sul malfunzionamento delle piattaforme informatiche
data: 26.09.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Sicilia ha ribadito alcuni principi, già consolidati, in tema di malfunzionamenti della piattaforma informatica MEPA.
In particolare, il Collegio era chiamato a valutare la correttezza dell’operato del Comune a seguito di asseriti malfunzionamenti, lamentati da un concorrente.
Il giudice siciliano ha riconosciuto che – nell’ipotesi in cui si ravvisassero malfunzionamenti impeditivi della partecipazione di un concorrente alla gara – questo non può essere escluso, quando, nonostante abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma entro il termine fissato, non sia riuscito a finalizzare l’invio.
Ne consegue che, anche se dovesse risultare impossibile stabilire a chi imputare la colpa (se al trasmittente o se al sistema), il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.
Sul malfunzionamento delle piattaforme informatiche
data: 26.09.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Sicilia ha ribadito alcuni principi, già consolidati, in tema di malfunzionamenti della piattaforma informatica MEPA.
In particolare, il Collegio era chiamato a valutare la correttezza dell’operato del Comune a seguito di asseriti malfunzionamenti, lamentati da un concorrente.
Il giudice siciliano ha riconosciuto che – nell’ipotesi in cui si ravvisassero malfunzionamenti impeditivi della partecipazione di un concorrente alla gara – questo non può essere escluso, quando, nonostante abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma entro il termine fissato, non sia riuscito a finalizzare l’invio.
Ne consegue che, anche se dovesse risultare impossibile stabilire a chi imputare la colpa (se al trasmittente o se al sistema), il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.