Sul principio di suddivisione in lotti delle gare di appalto
data: 28.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR piemontese si è espresso su una vicenda relativa ad un appalto di fornitura di certi medicinali. La ricorrente, facente parte di un gruppo di imprese leader nel settore farmaceutico, lamentava l’assenza di una specifica motivazione per non aver suddiviso l’appalto in lotti, pari al numero di dosaggi possibili del farmaco.
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso: infatti, specifica che la motivazione per la mancata suddivisione in lotti è prevista, “al fine tutelare i soggetti cui la norma intende garantire l’accesso al mercato, vale a dire le micro, piccole e medie imprese: ne discende la sussistenza di un margine di discrezionalità del quale le stazioni appaltanti pubbliche godono, e che, quanto alla divisione in lotti, non è un precetto inviolabile, ma un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie”. La scelta della stazione appaltante sulla suddivisione in lotti di un appalto è il frutto di una valutazione ordinariamente ancorata a considerazioni di carattere tecnico e/o economico, commisurata al contemperamento di tutti gli interessi in gioco ed è sindacabile sotto i profili della proporzionalità, ragionevolezza e idoneità dell’istruttoria, come da pacifica giurisprudenza.
Sul principio di suddivisione in lotti delle gare di appalto
data: 28.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR piemontese si è espresso su una vicenda relativa ad un appalto di fornitura di certi medicinali. La ricorrente, facente parte di un gruppo di imprese leader nel settore farmaceutico, lamentava l’assenza di una specifica motivazione per non aver suddiviso l’appalto in lotti, pari al numero di dosaggi possibili del farmaco.
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso: infatti, specifica che la motivazione per la mancata suddivisione in lotti è prevista, “al fine tutelare i soggetti cui la norma intende garantire l’accesso al mercato, vale a dire le micro, piccole e medie imprese: ne discende la sussistenza di un margine di discrezionalità del quale le stazioni appaltanti pubbliche godono, e che, quanto alla divisione in lotti, non è un precetto inviolabile, ma un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie”. La scelta della stazione appaltante sulla suddivisione in lotti di un appalto è il frutto di una valutazione ordinariamente ancorata a considerazioni di carattere tecnico e/o economico, commisurata al contemperamento di tutti gli interessi in gioco ed è sindacabile sotto i profili della proporzionalità, ragionevolezza e idoneità dell’istruttoria, come da pacifica giurisprudenza.