Sulla clausola di adesione
data: 04.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato ha richiamato nella sentenza in esame alcuni principi predicabili in tema di clausola di estensione del contratto, regolarmente aggiudicato ad un concorrente, ad altri enti. Essa risponde al principio di concentrazione ed unificazione delle gare, che è favorevolmente considerato dal legislatore comunitario e nazionale in quanto strumento finalizzato al contenimento della spesa pubblica e all’incremento di efficienza nella gestione degli appalti (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022 n. 6514). Tuttavia, per non ovviare al principio di concorrenza, essa deve esse prevista:
- a favore di Amministrazioni aggiudicatrici predeterminate;
- per quantità di approvvigionamento (del servizio o della fornitura) note e definite;
- ed in relazione a prestazioni sostanzialmente omogenee, in modo da evitare qualunque alterazione di patti, condizioni e prezzi stabiliti dagli originari atti di gara. Eventuali variazioni alle prestazioni oggetto di adesione sono consentite nei soli limiti del loro carattere meramente marginale.
Sulla clausola di adesione
data: 04.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato ha richiamato nella sentenza in esame alcuni principi predicabili in tema di clausola di estensione del contratto, regolarmente aggiudicato ad un concorrente, ad altri enti. Essa risponde al principio di concentrazione ed unificazione delle gare, che è favorevolmente considerato dal legislatore comunitario e nazionale in quanto strumento finalizzato al contenimento della spesa pubblica e all’incremento di efficienza nella gestione degli appalti (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2022 n. 6514). Tuttavia, per non ovviare al principio di concorrenza, essa deve esse prevista:
- a favore di Amministrazioni aggiudicatrici predeterminate;
- per quantità di approvvigionamento (del servizio o della fornitura) note e definite;
- ed in relazione a prestazioni sostanzialmente omogenee, in modo da evitare qualunque alterazione di patti, condizioni e prezzi stabiliti dagli originari atti di gara. Eventuali variazioni alle prestazioni oggetto di adesione sono consentite nei soli limiti del loro carattere meramente marginale.