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Sulla concezione di paesaggio, da tenersi distinta dalla nozione di ambiente

Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624

data: 13.02.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile la decisione presa dal primo giudice, fondata su una concezione ampia di “paesaggio”, che rischia di ingenerare confusioni, arrivando ad inglobare anche la nozione di “ambiente”.

D’altro canto, la Convenzione europea del paesaggio ha introdotto un concetto certamente ampio di “paesaggio”, concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando altresì gli aspetti identitari e culturali e non più riconducibile al solo ambiente naturale statico. Sintesi, dunque, dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni. Tuttavia, il Collegio ritiene che l’arricchimento in senso contenutistico non possa incidere sul nucleo essenziale di carattere estetico del “paesaggio”, dovendo rimanere netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando, quest’ultimo, un apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull’ecosistema da un punto di vista oggettivo, facendo, invece, riferimento il primo ad una percezione e interpretazione da un punto di vista soggettivo.

Sulla concezione di paesaggio, da tenersi distinta dalla nozione di ambiente

Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624

data: 13.02.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile la decisione presa dal primo giudice, fondata su una concezione ampia di “paesaggio”, che rischia di ingenerare confusioni, arrivando ad inglobare anche la nozione di “ambiente”.

D’altro canto, la Convenzione europea del paesaggio ha introdotto un concetto certamente ampio di “paesaggio”, concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando altresì gli aspetti identitari e culturali e non più riconducibile al solo ambiente naturale statico. Sintesi, dunque, dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni. Tuttavia, il Collegio ritiene che l’arricchimento in senso contenutistico non possa incidere sul nucleo essenziale di carattere estetico del “paesaggio”, dovendo rimanere netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando, quest’ultimo, un apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull’ecosistema da un punto di vista oggettivo, facendo, invece, riferimento il primo ad una percezione e interpretazione da un punto di vista soggettivo.