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Sulla definizione del servizio

Consiglio di Stato, 22 maggio 2020, n. 3210

data: 02.06.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Si definisce standardizzato un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; talvolta, infatti, la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa. In tal caso, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificato dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio.

Sulla definizione del servizio

Consiglio di Stato, 22 maggio 2020, n. 3210

data: 02.06.2020
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Si definisce standardizzato un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; talvolta, infatti, la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa. In tal caso, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificato dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio.