Sulla determinazione della T.A.R.I.
data: 26.09.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Puglia si è espresso sul tema relativo alla ripartizione dei costi della TARI.
In particolare, il Collegio era chiamato a valutare la correttezza, logicità e congruità della ripartizione effettuata da un Comune.
Secondo il giudice pugliese, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli esercizi commerciali tendono a produrre più rifiuti rispetto alle abitazioni, non sussiste alcun profilo di illegittimità nella deliberazione del Comune, che ha ripartito i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche.
Il giudice ha sottolineato che la ripartizione può dirsi corretta, quando le tariffe sono stabilite non solo in base alla quantità, ma anche alla qualità e tipologia dei rifiuti prodotti.
Sulla determinazione della T.A.R.I.
data: 26.09.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il T.A.R. Puglia si è espresso sul tema relativo alla ripartizione dei costi della TARI.
In particolare, il Collegio era chiamato a valutare la correttezza, logicità e congruità della ripartizione effettuata da un Comune.
Secondo il giudice pugliese, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli esercizi commerciali tendono a produrre più rifiuti rispetto alle abitazioni, non sussiste alcun profilo di illegittimità nella deliberazione del Comune, che ha ripartito i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche.
Il giudice ha sottolineato che la ripartizione può dirsi corretta, quando le tariffe sono stabilite non solo in base alla quantità, ma anche alla qualità e tipologia dei rifiuti prodotti.