Sulla distinzione tra nullità e annullabilità delle clausole di una procedura di gara
data: 12.11.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è pronunciato in tema di tassatività delle ipotesi di nullità delle clausole della lex specialis, sottolineandone la differenza con quelle di annullabilità.
Sulla scia della costante giurisprudenza, il collegio ha confermato come il principio di tassatività delle cause di esclusione sia previsto all’art. 83, co. 8 d. lgs. n. 50/2016. Tra queste, trovano spazio i le prescrizioni dettate dalla stazione appaltante in totale assenza di fondamento legale, non potendosi, viceversa, considerare in tal modo quelle attinenti all’oggetto del contratto e ai requisiti di capacità tecnico-professionale.
Il TAR ha dichiarato che in relazione a quest’ultime, il legislatore ha riconosciuto all’amministrazione procedente non esigui margini di discrezionalità, con la conseguenza che gli atti adottati nel loro scorretto esercizio ricorrono nelle ipotesi tipiche dell’annullabilità e non della nullità.
Sulla distinzione tra nullità e annullabilità delle clausole di una procedura di gara
data: 12.11.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è pronunciato in tema di tassatività delle ipotesi di nullità delle clausole della lex specialis, sottolineandone la differenza con quelle di annullabilità.
Sulla scia della costante giurisprudenza, il collegio ha confermato come il principio di tassatività delle cause di esclusione sia previsto all’art. 83, co. 8 d. lgs. n. 50/2016. Tra queste, trovano spazio i le prescrizioni dettate dalla stazione appaltante in totale assenza di fondamento legale, non potendosi, viceversa, considerare in tal modo quelle attinenti all’oggetto del contratto e ai requisiti di capacità tecnico-professionale.
Il TAR ha dichiarato che in relazione a quest’ultime, il legislatore ha riconosciuto all’amministrazione procedente non esigui margini di discrezionalità, con la conseguenza che gli atti adottati nel loro scorretto esercizio ricorrono nelle ipotesi tipiche dell’annullabilità e non della nullità.