Sulla facoltà dell’aggiudicatario di rifiutare di stipulare il contratto di appalto
data: 06.02.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR milanese ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la decadenza dell’aggiudicazione di un appalto. Infatti, il provvedimento era motivato con riferimento al fatto che l’aggiudicatario aveva opposto un ingiustificato rifiuto rispetto alla richiesta della P.A. di sottoscrivere il contratto.
Tuttavia, occorre riconoscere che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016, spirato il termine di sessanta giorni entro cui il contratto dovrebbe essere stipulato, l’aggiudicatario ha facoltà di sciogliersi da ogni vincolo.
Pertanto, il provvedimento di decadenza risulta viziato per violazione di legge, in quanto il rifiuto dell’aggiudicatario deve considerarsi legittimo.
Sulla facoltà dell’aggiudicatario di rifiutare di stipulare il contratto di appalto
data: 06.02.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR milanese ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la decadenza dell’aggiudicazione di un appalto. Infatti, il provvedimento era motivato con riferimento al fatto che l’aggiudicatario aveva opposto un ingiustificato rifiuto rispetto alla richiesta della P.A. di sottoscrivere il contratto.
Tuttavia, occorre riconoscere che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016, spirato il termine di sessanta giorni entro cui il contratto dovrebbe essere stipulato, l’aggiudicatario ha facoltà di sciogliersi da ogni vincolo.
Pertanto, il provvedimento di decadenza risulta viziato per violazione di legge, in quanto il rifiuto dell’aggiudicatario deve considerarsi legittimo.