Sulla giurisdizione in materia di restituzione delle spese irregolari dei Gruppi consiliari regionali
data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in rassegna, il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 11, co. 6, lett. d) del Codice di giustizia contabile, la materia dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali è attribuita alla giurisdizione esclusiva, in tema di contabilità pubblica, delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (e in unico grado).
A tale Organo giurisdizionale, pertanto, appartengono le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha chiesto la restituzione delle somme relative alle spese sostenute dal Gruppo consiliare regionale di un partito politico, che sia motivato in relazione al fatto che le medesime spese sono risultate irregolari.
Sulla giurisdizione in materia di restituzione delle spese irregolari dei Gruppi consiliari regionali
data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in rassegna, il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 11, co. 6, lett. d) del Codice di giustizia contabile, la materia dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali è attribuita alla giurisdizione esclusiva, in tema di contabilità pubblica, delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (e in unico grado).
A tale Organo giurisdizionale, pertanto, appartengono le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha chiesto la restituzione delle somme relative alle spese sostenute dal Gruppo consiliare regionale di un partito politico, che sia motivato in relazione al fatto che le medesime spese sono risultate irregolari.