INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Sulla giurisdizione in materia di revoca, da parte della P.A., della proposta di un contratto di lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, III Sezione, sentenza 12 maggio 2022, n. 1106

data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

La sentenza in commento ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure di gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, il Collegio ha precisato che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la P.A. ha disposto la revoca in autotutela della proposta di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 59, co. 4, ss., d.l. n. 73/2021 appartiene alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di Giudice del lavoro.

Ed infatti, tali controversie hanno ad oggetto un provvedimento che non postula la spendita di alcun potere valutativo o comparativo, attenendo all’ambito delle procedure di assunzione nell’ambito delle quali la P.A. spende i poteri propri del datore di lavoro e per le quali, in base all’art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, sussiste comunque la giurisdizione del Giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di revoca, da parte della P.A., della proposta di un contratto di lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, III Sezione, sentenza 12 maggio 2022, n. 1106

data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

La sentenza in commento ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure di gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, il Collegio ha precisato che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la P.A. ha disposto la revoca in autotutela della proposta di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 59, co. 4, ss., d.l. n. 73/2021 appartiene alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di Giudice del lavoro.

Ed infatti, tali controversie hanno ad oggetto un provvedimento che non postula la spendita di alcun potere valutativo o comparativo, attenendo all’ambito delle procedure di assunzione nell’ambito delle quali la P.A. spende i poteri propri del datore di lavoro e per le quali, in base all’art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, sussiste comunque la giurisdizione del Giudice ordinario.