Sulla illegittimità della clausola del bando che pone l’obbligo della remunerazione delle prestazioni della Centrale di committenza
data: 14.05.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento il Collegio è tornato a chiarire che deve considerarsi illegittima la clausola di un bando di gara in forza della quale è posto l’obbligo, in capo al futuro aggiudicatario, di pagare alla Centrale di Committenza, prima della stipula del contratto di appalto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa. Il Consiglio di Stato ha ribadito come tale clausola abbia l’effetto di traslare illegittimamente il peso economico del servizio dall’amministrazione al privato in assenza di una espressa norma di legge. La clausola, inoltre, è idonea ad operare una illegittima restrizione della concorrenza, poiché il corrispettivo contrattuale sarebbe risultato, sia pure indirettamente, decurtato della predetta somma e sarebbe stato ben possibile che, per ragioni di economia aziendale, proprie di ciascun’impresa, il servizio da prestare potesse risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura.
Sulla illegittimità della clausola del bando che pone l’obbligo della remunerazione delle prestazioni della Centrale di committenza
data: 14.05.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento il Collegio è tornato a chiarire che deve considerarsi illegittima la clausola di un bando di gara in forza della quale è posto l’obbligo, in capo al futuro aggiudicatario, di pagare alla Centrale di Committenza, prima della stipula del contratto di appalto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa. Il Consiglio di Stato ha ribadito come tale clausola abbia l’effetto di traslare illegittimamente il peso economico del servizio dall’amministrazione al privato in assenza di una espressa norma di legge. La clausola, inoltre, è idonea ad operare una illegittima restrizione della concorrenza, poiché il corrispettivo contrattuale sarebbe risultato, sia pure indirettamente, decurtato della predetta somma e sarebbe stato ben possibile che, per ragioni di economia aziendale, proprie di ciascun’impresa, il servizio da prestare potesse risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura.