Sulla non applicabilità del meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa negli appalti del settore dei beni culturali
data: 01.04.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ribadito che il c.d. cumulo alla rinfusa non opera negli appalti del settore dei beni culturali, in quanto è necessario che le imprese indicate come esecutrici siano qualificate autonomamente ad eseguire i lavori, così come stabilito dall’art. 146 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Collegio, inoltre, ha ricordato che la ratio di tale disciplina è quella di evitare che l’intervento sui beni culturali, in quanto testimonianza avente valore di civiltà e caratterizzati da una particolare delicatezza, sia eseguito da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che ne assuma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
Infine, tale funzione di tutela dei beni culturali giustifica altresì, sul piano della comparazione dei valori, una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis.
Sulla non applicabilità del meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa negli appalti del settore dei beni culturali
data: 01.04.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ribadito che il c.d. cumulo alla rinfusa non opera negli appalti del settore dei beni culturali, in quanto è necessario che le imprese indicate come esecutrici siano qualificate autonomamente ad eseguire i lavori, così come stabilito dall’art. 146 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Collegio, inoltre, ha ricordato che la ratio di tale disciplina è quella di evitare che l’intervento sui beni culturali, in quanto testimonianza avente valore di civiltà e caratterizzati da una particolare delicatezza, sia eseguito da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che ne assuma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
Infine, tale funzione di tutela dei beni culturali giustifica altresì, sul piano della comparazione dei valori, una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis.