Sulla possibilità che il seggio di gara possa avvalersi di consulenti esterni
data: 22.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Collegio ha chiarito – sulla scia di alcuni precedenti favorevoli – che la scelta della commissione di gara di avvalersi di consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile criticità sia ammissibile. Il TAR Milano ha, tuttavia, evidenziato che tale supporto debba limitarsi a questioni ed elementi puramente tecnici e non possa mai sfociare nell’attività valutativa che compete – a norma di legge – solo ai commissari in via esclusiva. Sulla scorta di tali valutazioni, il Collegio adito ha evidenziato come non potesse essere accolto il motivo con il quale è stata censurata l’attività del seggio di gara per il solo fatto di aver operato la scelta di avvalersi di esperti esterni, per la valutazione del requisito di capacità economico finanziaria dei concorrenti.
Sulla possibilità che il seggio di gara possa avvalersi di consulenti esterni
data: 22.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Collegio ha chiarito – sulla scia di alcuni precedenti favorevoli – che la scelta della commissione di gara di avvalersi di consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile criticità sia ammissibile. Il TAR Milano ha, tuttavia, evidenziato che tale supporto debba limitarsi a questioni ed elementi puramente tecnici e non possa mai sfociare nell’attività valutativa che compete – a norma di legge – solo ai commissari in via esclusiva. Sulla scorta di tali valutazioni, il Collegio adito ha evidenziato come non potesse essere accolto il motivo con il quale è stata censurata l’attività del seggio di gara per il solo fatto di aver operato la scelta di avvalersi di esperti esterni, per la valutazione del requisito di capacità economico finanziaria dei concorrenti.