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Sulla possibilità o meno di istituire una farmacia rurale ad una distanza inferiore rispetto a 3000 metri rispetto a quelle già esistenti

TAR Abruzzo, sentenza n. 370 del 13 ottobre 2022

data: 22.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Tar abruzzese richiama alla mente la nozione di farmacia rurale, identificandola in quelle “situate in “comuni, “frazioni” o “centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in “quartieri periferici” non congiunti, per continuità abitativa, alla città (Cons. St., sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717)”. Esse sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica, fondandosi esclusivamente sul requisito dell’isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall’agglomerato urbano principale e la loro istituzione prescinde dall’ordinario criterio della popolazione. Il TAR, nella sentenza in commento, ha previsto la possibilità di istituire nuove farmacie rurali, anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, sulla base di una attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta: ritenendo recessivo l’interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate ad evitare interferenze nello svolgimento della loro attività, rispetto al preminente interesse pubblico ad assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico anche in zone svantaggiate.

Sulla possibilità o meno di istituire una farmacia rurale ad una distanza inferiore rispetto a 3000 metri rispetto a quelle già esistenti

TAR Abruzzo, sentenza n. 370 del 13 ottobre 2022

data: 23.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Tar abruzzese richiama alla mente la nozione di farmacia rurale, identificandola in quelle “situate in “comuni, “frazioni” o “centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in “quartieri periferici” non congiunti, per continuità abitativa, alla città (Cons. St., sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717)”. Esse sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica, fondandosi esclusivamente sul requisito dell’isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall’agglomerato urbano principale e la loro istituzione prescinde dall’ordinario criterio della popolazione. Il TAR, nella sentenza in commento, ha previsto la possibilità di istituire nuove farmacie rurali, anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, sulla base di una attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta: ritenendo recessivo l’interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate ad evitare interferenze nello svolgimento della loro attività, rispetto al preminente interesse pubblico ad assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico anche in zone svantaggiate.