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Sulla responsabilità precontrattuale della P.A.

T.A.R. Marche, sentenza n. 30 del 18 gennaio 2023

data: 27.01.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il tema della responsabilità precontrattuale della P.A. è ricorrente nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, sono consolidati in materia alcuni principi, che il TAR marchigiano ribadisce nella sentenza in esame: “affinché la responsabilità precontrattuale possa essere integrata, è necessario che: a) la condotta dell’Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) la violazione all’amministrazione si qualifichi in termini di colpa o di dolo; c) il privato dimostri la propria buona fede soggettiva e dia prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, sia dei relativi rapporti di causalità”.

Il relativo danno risarcibile non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal contratto sfumato, ma al c.d. interesse negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative) sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto ad eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto).

Sulla responsabilità precontrattuale della P.A.

T.A.R. Marche, sentenza n. 30 del 18 gennaio 2023

data: 27.01.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il tema della responsabilità precontrattuale della P.A. è ricorrente nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, sono consolidati in materia alcuni principi, che il TAR marchigiano ribadisce nella sentenza in esame: “affinché la responsabilità precontrattuale possa essere integrata, è necessario che: a) la condotta dell’Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) la violazione all’amministrazione si qualifichi in termini di colpa o di dolo; c) il privato dimostri la propria buona fede soggettiva e dia prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, sia dei relativi rapporti di causalità”.

Il relativo danno risarcibile non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal contratto sfumato, ma al c.d. interesse negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative) sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto ad eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto).