Sulla rettifica dei valori tariffari del servizio idrico integrato in caso di errore nella comunicazione dei dati da parte dell’operatore
data: 13.11.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Nel caso in cui gli operatori del servizio idrico integrato abbiano commesso un errore nella comunicazione dei dati relativi al proprio fatturato, non è possibile procedere alla rettifica ex post dei valori tariffari. Tale espediente può essere utilizzato solo in caso di circostanze straordinarie successive all’approvazione del piano tariffario ovvero tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
L’errore di calcolo dei volumi di fatturato commesso dall’operatore in fase di predisposizione del piano non può, infatti, essere qualificato come un evento straordinario. Esso è un evento ordinario e imputabile all’operatore, il quale non può, perciò, invocare la straordinarietà dello stesso, al solo fine di far prevalere il proprio interesse alla copertura totale dei costi sull’interesse dell’utente finale a non subire aumenti tariffari eccessivi (in questo senso, Cons. Stato Sez. VI, n. 1958/2019).
Sulla rettifica dei valori tariffari del servizio idrico integrato in caso di errore nella comunicazione dei dati da parte dell’operatore
data: 13.11.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Nel caso in cui gli operatori del servizio idrico integrato abbiano commesso un errore nella comunicazione dei dati relativi al proprio fatturato, non è possibile procedere alla rettifica ex post dei valori tariffari. Tale espediente può essere utilizzato solo in caso di circostanze straordinarie successive all’approvazione del piano tariffario ovvero tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
L’errore di calcolo dei volumi di fatturato commesso dall’operatore in fase di predisposizione del piano non può, infatti, essere qualificato come un evento straordinario. Esso è un evento ordinario e imputabile all’operatore, il quale non può, perciò, invocare la straordinarietà dello stesso, al solo fine di far prevalere il proprio interesse alla copertura totale dei costi sull’interesse dell’utente finale a non subire aumenti tariffari eccessivi (in questo senso, Cons. Stato Sez. VI, n. 1958/2019).