Sulla rilevanza pubblicistica dell’attività di produzione di energia elettrica
data: 11.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata, ha qualificato l’attività di produzione di energia elettrica (tanto più se da fonte rinnovabile) come attività di rilevanza pubblicistica. Il Collegio ha precisato che gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionali, non possono che risultare “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”.
Nella motivazione della sentenza, peraltro, si dà atto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze era giunto alla medesima conclusione. Essa, infatti, deve “essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica”.
Sulla rilevanza pubblicistica dell’attività di produzione di energia elettrica
data: 11.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata, ha qualificato l’attività di produzione di energia elettrica (tanto più se da fonte rinnovabile) come attività di rilevanza pubblicistica. Il Collegio ha precisato che gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionali, non possono che risultare “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete”.
Nella motivazione della sentenza, peraltro, si dà atto che anche il Ministero dell’economia e delle finanze era giunto alla medesima conclusione. Essa, infatti, deve “essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica”.