Sulla sanatoria di abusi edilizi
data: 20.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Dal combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il Consiglio di Stato ha ribadito che per procedere con la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, queste – oltre ad essere state costruite prima dell’imposizione del vincolo, conformemente alle prescrizioni urbanistiche e previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – devono consistere in opere minori che non abbiano comportato un aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, “un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato”.
Sulla sanatoria di abusi edilizi
data: 20.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Dal combinato disposto dei commi 26 e 27 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il Consiglio di Stato ha ribadito che per procedere con la sanatoria delle opere abusivamente realizzate, queste – oltre ad essere state costruite prima dell’imposizione del vincolo, conformemente alle prescrizioni urbanistiche e previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – devono consistere in opere minori che non abbiano comportato un aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, “un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato”.