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Sull’adeguamento dei prezzi di energia e gas all’aumento dei costi dei fattori produttivi

TAR Lazio, sentenza n. 12875 del 10 ottobre 2022

data: 22.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR Lazio ha riconosciuto carattere cogente ed inderogabile all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile a un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura di vettori energetici per alcuni immobili in proprietà o nella disponibilità di aziende ospedaliere. Si legge, infatti, che “poiché lo scopo della revisione prezzi è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica, con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione”, ne discende l’obbligo dell’amministrazione di “contemperare le esigenze pubbliche con quelle del fornitore, procedendo a far sì che i prezzi contrattuali siano effettivamente adeguati alla variazione dei costi dei fattori produttivi ai fini di garantire l’equilibrio contrattuale”.

Tali esigenze sarebbero fortemente frustrate, se la società appaltatrice non potesse ottenere una revisione dei prezzi sulla base dei costi realmente sostenuti, dovendosi dunque, escludere un’interpretazione del contratto, in base alla quale l’appaltatrice possa aspirare solamente ad un adeguamento, che tiene conto dei prezzi calmierati sostenuti dagli utenti domestici, anziché di quelli notevolmente più alti sostenuti dalle imprese.

Sull’adeguamento dei prezzi di energia e gas all’aumento dei costi dei fattori produttivi

TAR Lazio, sentenza n. 12875 del 10 ottobre 2022

data: 23.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR Lazio ha riconosciuto carattere cogente ed inderogabile all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile a un contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura di vettori energetici per alcuni immobili in proprietà o nella disponibilità di aziende ospedaliere. Si legge, infatti, che “poiché lo scopo della revisione prezzi è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica, con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione”, ne discende l’obbligo dell’amministrazione di “contemperare le esigenze pubbliche con quelle del fornitore, procedendo a far sì che i prezzi contrattuali siano effettivamente adeguati alla variazione dei costi dei fattori produttivi ai fini di garantire l’equilibrio contrattuale”.

Tali esigenze sarebbero fortemente frustrate, se la società appaltatrice non potesse ottenere una revisione dei prezzi sulla base dei costi realmente sostenuti, dovendosi dunque, escludere un’interpretazione del contratto, in base alla quale l’appaltatrice possa aspirare solamente ad un adeguamento, che tiene conto dei prezzi calmierati sostenuti dagli utenti domestici, anziché di quelli notevolmente più alti sostenuti dalle imprese.