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Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla gara

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2021, n. 7690

data: 02.07.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con la pronuncia in oggetto, il T.A.R. Roma ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta in danno di un operatore economico da una procedura per l’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione risultava motivato esclusivamente sul presupposto che la società interessata, in sede di soccorso istruttorio, aveva integrato la dichiarazione sui requisiti speciali di partecipazione resa, mediante la compilazione del DGUE, in sede di partecipazione alla gara, allegando un diverso mezzo di prova del requisito di partecipazione di cui al disciplinare (“servizio analogo”). Detto requisito, infatti, risultava in possesso della società alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sicché una tale integrazione non determina, come invece erroneamente ritenuto (a giudizio della sentenza in commento) dalla stazione appaltante nel caso di specie, una modificazione dell’offerta. Come posto in rilievo dal TAR del Lazio, infatti, una cosa è l’offerta economica e tecnica (che non può essere modificata e non ammette il soccorso istruttorio), altra cosa è la prova dei requisiti speciali di partecipazione, che risulta integrabile nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla gara

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2021, n. 7690

data: 02.07.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con la pronuncia in oggetto, il T.A.R. Roma ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta in danno di un operatore economico da una procedura per l’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione risultava motivato esclusivamente sul presupposto che la società interessata, in sede di soccorso istruttorio, aveva integrato la dichiarazione sui requisiti speciali di partecipazione resa, mediante la compilazione del DGUE, in sede di partecipazione alla gara, allegando un diverso mezzo di prova del requisito di partecipazione di cui al disciplinare (“servizio analogo”). Detto requisito, infatti, risultava in possesso della società alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sicché una tale integrazione non determina, come invece erroneamente ritenuto (a giudizio della sentenza in commento) dalla stazione appaltante nel caso di specie, una modificazione dell’offerta. Come posto in rilievo dal TAR del Lazio, infatti, una cosa è l’offerta economica e tecnica (che non può essere modificata e non ammette il soccorso istruttorio), altra cosa è la prova dei requisiti speciali di partecipazione, che risulta integrabile nei limiti consentiti dall’ordinamento.