Sull’apertura di una discoteca ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore rispetto a quella imposta dal regolamento comunale per le sale giochi o i centri-scommesse
data: 30.10.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
È illegittimo il provvedimento di diniego di apertura di una discoteca motivato in ordine al fatto che questa sarebbe stata posta ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella prevista per l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito”.
Secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, infatti, poiché quella di cui trattasi è una previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma.
Sull’apertura di una discoteca ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore rispetto a quella imposta dal regolamento comunale per le sale giochi o i centri-scommesse
data: 30.10.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
È illegittimo il provvedimento di diniego di apertura di una discoteca motivato in ordine al fatto che questa sarebbe stata posta ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella prevista per l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito”.
Secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, infatti, poiché quella di cui trattasi è una previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma.