Sull’appellabilità delle ordinanze rese nel corso del giudizio di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a
data: 27.01.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
La questione sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria attiene alla possibilità di appellare le ordinanze del Tar, relative ad istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate nel corso di un giudizio di primo grado (ex art. 116, co. 2 c.p.a.).
In primis, viene ribadito che le decisioni appellabili sono quelle espressamente o implicitamente previste dal legislatore, ovvero le sentenze adottate dai Tar e le ordinanze cautelari adottate dei medesimi tribunali. Inoltre, per consolida giurisprudenza (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 24 gennaio 1978, n. 1), “sono appellabili tutte quelle pronunce aventi un contenuto decisorio idoneo ad incidere su situazioni giuridiche e suscettibili di passare in giudicato ovvero di risolvere in contradditorio tra le parti una specifica controversia”.
Secondo l’Adunanza Plenaria, le ordinanze emesse ai sensi del 116, co. 2 c.p.a. hanno natura decisoria e sono perciò appellabili.
La tesi è fondata sulle seguenti ragioni:
- l’istanza è autonoma rispetto al giudizio pendente;
- deve essere notificata all’amministrazione e agli eventuali controinteressati, che potrebbero diversi dalle parti già evocate in giudizio;
- le norme vigenti non qualificano più l’ordinanza in esame come «ordinanza istruttoria»;
- il codice del processo amministrativo ha disciplinato distintamente la fase dell’istruttoria e l’istanza di accesso in corso del giudizio, con la conseguenza che non si possono sovrapporre gli istituti in esame;
- è necessario assicurare il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 cod. proc. amm.) dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione. Se non si permettesse, infatti, l’immediata appellabilità, si potrebbe determinare, a seguito dell’ordine di esibizione e del conseguente obbligo della sua esecuzione, un pregiudizio irreversibile per il diritto alla riservatezza privata dei controinteressati e per le prerogative pubbliche dell’autorità che detiene i documenti.
Sull’appellabilità delle ordinanze rese nel corso del giudizio di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a
data: 27.01.2023
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
La questione sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria attiene alla possibilità di appellare le ordinanze del Tar, relative ad istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate nel corso di un giudizio di primo grado (ex art. 116, co. 2 c.p.a.).
In primis, viene ribadito che le decisioni appellabili sono quelle espressamente o implicitamente previste dal legislatore, ovvero le sentenze adottate dai Tar e le ordinanze cautelari adottate dei medesimi tribunali. Inoltre, per consolida giurisprudenza (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 24 gennaio 1978, n. 1), “sono appellabili tutte quelle pronunce aventi un contenuto decisorio idoneo ad incidere su situazioni giuridiche e suscettibili di passare in giudicato ovvero di risolvere in contradditorio tra le parti una specifica controversia”.
Secondo l’Adunanza Plenaria, le ordinanze emesse ai sensi del 116, co. 2 c.p.a. hanno natura decisoria e sono perciò appellabili.
La tesi è fondata sulle seguenti ragioni:
- l’istanza è autonoma rispetto al giudizio pendente;
- deve essere notificata all’amministrazione e agli eventuali controinteressati, che potrebbero diversi dalle parti già evocate in giudizio;
- le norme vigenti non qualificano più l’ordinanza in esame come «ordinanza istruttoria»;
- il codice del processo amministrativo ha disciplinato distintamente la fase dell’istruttoria e l’istanza di accesso in corso del giudizio, con la conseguenza che non si possono sovrapporre gli istituti in esame;
- è necessario assicurare il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 cod. proc. amm.) dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione. Se non si permettesse, infatti, l’immediata appellabilità, si potrebbe determinare, a seguito dell’ordine di esibizione e del conseguente obbligo della sua esecuzione, un pregiudizio irreversibile per il diritto alla riservatezza privata dei controinteressati e per le prerogative pubbliche dell’autorità che detiene i documenti.