Sulle carenza informativa nelle pratiche commerciali
data: 20.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR ha dichiarato legittimo il provvedimento di AGCM, con il quale aveva ritenuto un istituto di credito responsabile di alcune pratiche commerciali scorrette e, perciò, aveva applicato una sanzione. Ebbene, il provvedimento puniva la carenza di informazioni rese al consumatore: infatti, “il professionista, nella redazione delle proprie comunicazioni pubblicitarie, è obbligato ad offrire le informazioni sulle caratteristiche del servizio del prodotto pubblicizzato in maniera chiara e completa, al fine di porre il consumatore nella condizione di avere immediata contezza delle conseguenze delle implicazioni dell’acquisto”. Conseguentemente, ai fini dell’imputabilità dell’illecito, ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito alla realizzazione dello stesso: “non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato un’agevolazione dell’altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico, pur se il professionista non abbia direttamente interagito con il consumatore”.
Sulle carenza informativa nelle pratiche commerciali
data: 20.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il TAR ha dichiarato legittimo il provvedimento di AGCM, con il quale aveva ritenuto un istituto di credito responsabile di alcune pratiche commerciali scorrette e, perciò, aveva applicato una sanzione. Ebbene, il provvedimento puniva la carenza di informazioni rese al consumatore: infatti, “il professionista, nella redazione delle proprie comunicazioni pubblicitarie, è obbligato ad offrire le informazioni sulle caratteristiche del servizio del prodotto pubblicizzato in maniera chiara e completa, al fine di porre il consumatore nella condizione di avere immediata contezza delle conseguenze delle implicazioni dell’acquisto”. Conseguentemente, ai fini dell’imputabilità dell’illecito, ciò che rileva è che il professionista abbia con il suo contegno contribuito alla realizzazione dello stesso: “non solo ove il suo contributo abbia avuto efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile alla realizzazione della violazione, ma anche allorquando il contributo abbia sostanziato un’agevolazione dell’altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico, pur se il professionista non abbia direttamente interagito con il consumatore”.