Sulle clausole del bando di gara contestate per la “non sostenibilità economica”
data: 13.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ribadito la doverosa immediata contestazione delle clausole escludenti del bando di gara, tra le quali rientrano anche quelle che si caratterizzano per gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta tecnica o economica. In tale ambito rientrano altresì le clausole contestate per la “non sostenibilità economica”, ossia per l’utilità che possa astrattamente derivare dall’aggiudicazione della gara e dall’esecuzione del contratto. Tali clausole devono incidere, con assoluta e oggettiva certezza, direttamente sull’interesse delle imprese, precludendo a un operatore economico, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara. Il Collegio, inoltre, ricorda che tali circostanze devono essere dimostrate dal ricorrente, in via pregiudiziale, per sostenere il suo interesse ad agire, provando di non aver potuto formulare un’offerta oggettivamente competitiva.
Sulle clausole del bando di gara contestate per la “non sostenibilità economica”
data: 13.03.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ribadito la doverosa immediata contestazione delle clausole escludenti del bando di gara, tra le quali rientrano anche quelle che si caratterizzano per gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta tecnica o economica. In tale ambito rientrano altresì le clausole contestate per la “non sostenibilità economica”, ossia per l’utilità che possa astrattamente derivare dall’aggiudicazione della gara e dall’esecuzione del contratto. Tali clausole devono incidere, con assoluta e oggettiva certezza, direttamente sull’interesse delle imprese, precludendo a un operatore economico, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara. Il Collegio, inoltre, ricorda che tali circostanze devono essere dimostrate dal ricorrente, in via pregiudiziale, per sostenere il suo interesse ad agire, provando di non aver potuto formulare un’offerta oggettivamente competitiva.