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Sulle facoltà dell’Amministrazione di individuare il contenuto della lex specialis di gara

Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 1107

data: 27.02.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, afferma che l’art. 83, co. 8, d.lgs. n.50/2016 non pone in capo alla stazione appaltante il divieto di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica delle capacità dell’impresa, così come le sue competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all’impresa medesima, bensì regolamenta l’esercizio di tale potere.

Difatti, sebbene prima dell’introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione (nell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dall’art. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011), non si è mai dubitato dell’ampia facoltà dell’Amministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della lex specialis di gara, è stato osservato come anche successivamente all’introduzione di tale principio nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, fossero comunque da ritenersi legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali.

Sulle facoltà dell’Amministrazione di individuare il contenuto della lex specialis di gara

Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 1107

data: 27.02.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, afferma che l’art. 83, co. 8, d.lgs. n.50/2016 non pone in capo alla stazione appaltante il divieto di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica delle capacità dell’impresa, così come le sue competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all’impresa medesima, bensì regolamenta l’esercizio di tale potere.

Difatti, sebbene prima dell’introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione (nell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dall’art. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011), non si è mai dubitato dell’ampia facoltà dell’Amministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della lex specialis di gara, è stato osservato come anche successivamente all’introduzione di tale principio nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, fossero comunque da ritenersi legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali.