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Sulle incompatibilità dei membri della commissione di gara

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 12 aprile 2021 n. 1141

data: 16.04.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento il TAR Catania ha ribadito che, a sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, è illegittimo per incompatibilità il cumulo delle funzioni di Dirigente e di Presidente della Commissione di gara; il legislatore, infatti, ha posto espresso divieto a che i commissari di gara possano svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In particolare, il Collegio siciliano ha rilevato come risulti affetta da nullità insanabile la nomina della Commissione di una gara, indetta ed esperita da un Comune per l’affidamento di un appalto di servizi e, conseguentemente, sono insanabilmente nulli tutti gli atti e le operazioni di gara posti in essere dalla medesima Commissione, per violazione dell’art. 77 co. 4, d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Responsabile del Settore comunale abbia: 1) con determina, indetto la procedura di affidamento in concessione del servizio; 2) con successiva determina, nominato la commissione di gara, designando se stesso come presidente; 3) infine, con ulteriore determina, approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione.

Sulle incompatibilità dei membri della commissione di gara

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 12 aprile 2021 n. 1141

data: 16.04.2021
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Con il provvedimento in commento il TAR Catania ha ribadito che, a sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, è illegittimo per incompatibilità il cumulo delle funzioni di Dirigente e di Presidente della Commissione di gara; il legislatore, infatti, ha posto espresso divieto a che i commissari di gara possano svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In particolare, il Collegio siciliano ha rilevato come risulti affetta da nullità insanabile la nomina della Commissione di una gara, indetta ed esperita da un Comune per l’affidamento di un appalto di servizi e, conseguentemente, sono insanabilmente nulli tutti gli atti e le operazioni di gara posti in essere dalla medesima Commissione, per violazione dell’art. 77 co. 4, d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il Responsabile del Settore comunale abbia: 1) con determina, indetto la procedura di affidamento in concessione del servizio; 2) con successiva determina, nominato la commissione di gara, designando se stesso come presidente; 3) infine, con ulteriore determina, approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione.