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Sull’estromissione dalla gara in caso di mancata corrispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato

TAR Sicilia – Lecce, sentenza n. 2525 del 24 settembre 2022

data: 07.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR siciliano ha statuito che l’offerta, che non possiede i requisiti minimi previsti dalla lex specialis, deve essere esclusa, anche se nessuna clausola lo specificava. La mancata rispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l’inadeguatezza del progetto proposto da un’impresa rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione negli atti di gara. “Da ciò consegue la doverosa estromissione dell’offerente dalla selezione, a prescindere da un’espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1192; Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295; Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; Cons. St., sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275)”.

Sull’estromissione dalla gara in caso di mancata corrispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato

TAR Sicilia – Lecce, sentenza n. 2525 del 24 settembre 2022

data: 07.10.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR siciliano ha statuito che l’offerta, che non possiede i requisiti minimi previsti dalla lex specialis, deve essere esclusa, anche se nessuna clausola lo specificava. La mancata rispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l’inadeguatezza del progetto proposto da un’impresa rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione negli atti di gara. “Da ciò consegue la doverosa estromissione dell’offerente dalla selezione, a prescindere da un’espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1192; Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295; Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; Cons. St., sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275)”.