Sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici in caso di errore non riconoscibile dall’amministrazione e imputabile al concorrente
data: 25.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar, che aveva ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione che non aveva accordato il soccorso istruttorio in un concorso pubblico. Nella fattispecie, il concorrente aveva presentato la domanda di partecipazione allegando e/o indicando, ai fini dell’attribuzione del punteggio, un titolo valutabile, recante, tuttavia, un errore non riconoscibile dall’Amministrazione. In effetti, il concorrente aveva errato nell’indicare il termine dell’esperienza maturata come lavoratore dipendente, indicando un anno in meno. L’amministrazione non ha valutato l’errore materiale soccorribile: infatti, solo in caso di evidente divergenza fra dichiarato e voluto, si può procedere con il soccorso istruttorio. Diversamente ragionando, “ogni procedura concorsuale sarebbe esposta, teoricamente all’infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute non già ad errori formali ma a dichiarazioni erronee dei candidati in palese violazione del principio generale di autoresponsabilità”.
Sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici in caso di errore non riconoscibile dall’amministrazione e imputabile al concorrente
data: 25.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar, che aveva ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione che non aveva accordato il soccorso istruttorio in un concorso pubblico. Nella fattispecie, il concorrente aveva presentato la domanda di partecipazione allegando e/o indicando, ai fini dell’attribuzione del punteggio, un titolo valutabile, recante, tuttavia, un errore non riconoscibile dall’Amministrazione. In effetti, il concorrente aveva errato nell’indicare il termine dell’esperienza maturata come lavoratore dipendente, indicando un anno in meno. L’amministrazione non ha valutato l’errore materiale soccorribile: infatti, solo in caso di evidente divergenza fra dichiarato e voluto, si può procedere con il soccorso istruttorio. Diversamente ragionando, “ogni procedura concorsuale sarebbe esposta, teoricamente all’infinito, a modifiche, rettifiche, integrazioni dovute non già ad errori formali ma a dichiarazioni erronee dei candidati in palese violazione del principio generale di autoresponsabilità”.