INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Sull’interesse del terzo classificato a ricorrere

TAR Sicilia – Catania, sentenza n. 2878 dell’8 novembre 2022

data: 11.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR siciliano è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’illegittimità dell’ammissione ad una gara pubblica delle due prime ditte in graduatoria. La ricorrente, quale terza classificata, potrà conseguire il soddisfacimento del suo interesse solo nel caso in cui entrambe le censure mosse (ovvero tanto quelle nei confronti della prima, quanto quelle nei confronti della seconda) siano fondate. Al contrario, se anche solo una delle posizioni dovesse risultare regolare, l’interesse della parte ricorrente verrebbe meno. È stato infatti ribadito che “La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura”.

Sull’interesse del terzo classificato a ricorrere

TAR Sicilia – Catania, sentenza n. 2878 dell’8 novembre 2022

data: 11.11.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente

Il TAR siciliano è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’illegittimità dell’ammissione ad una gara pubblica delle due prime ditte in graduatoria. La ricorrente, quale terza classificata, potrà conseguire il soddisfacimento del suo interesse solo nel caso in cui entrambe le censure mosse (ovvero tanto quelle nei confronti della prima, quanto quelle nei confronti della seconda) siano fondate. Al contrario, se anche solo una delle posizioni dovesse risultare regolare, l’interesse della parte ricorrente verrebbe meno. È stato infatti ribadito che “La terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura”.