Sull’onere probatorio in materia di sanzioni per intese restrittive della concorrenza
data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Collegio ha precisato che il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’art. 48, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE – applicabile alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive – non osta all’applicazione di presunzioni relative.
Ciò comporta che, da un lato, se sussiste un dubbio nella mente del Giudice, esso deve andare a beneficio del destinatario del provvedimento afflittivo ma, dall’altro, che il Giudice può formare il proprio convincimento anche in base a massime di esperienza, ovvero ad un compendio probatorio di natura indiziaria o, ancora, sulla base di prove indirette, purché sufficientemente significative, al pari della prova rappresentativa.
Tale procedimento deduttivo, infatti, si coniuga con l’esigenza di garantire l’effetto utile del diritto europeo della concorrenza atteso che, senza di esse, la prova dell’infrazione potrebbe risultare estremamente difficile o radicalmente impossibile.
Sull’onere probatorio in materia di sanzioni per intese restrittive della concorrenza
data: 13.05.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Con il provvedimento in commento, il Collegio ha precisato che il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’art. 48, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE – applicabile alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive – non osta all’applicazione di presunzioni relative.
Ciò comporta che, da un lato, se sussiste un dubbio nella mente del Giudice, esso deve andare a beneficio del destinatario del provvedimento afflittivo ma, dall’altro, che il Giudice può formare il proprio convincimento anche in base a massime di esperienza, ovvero ad un compendio probatorio di natura indiziaria o, ancora, sulla base di prove indirette, purché sufficientemente significative, al pari della prova rappresentativa.
Tale procedimento deduttivo, infatti, si coniuga con l’esigenza di garantire l’effetto utile del diritto europeo della concorrenza atteso che, senza di esse, la prova dell’infrazione potrebbe risultare estremamente difficile o radicalmente impossibile.