Violazione del diritto del contradditorio e sentenze “a sorpresa”
data: 28.04.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Costituisce violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento di una sentenza di primo grado una questione rilevata d’ufficio, senza la previa indicazione in udienza o l’assegnazione di un termine alle parti per controdedurre al riguardo.
Ne deriva l’obbligo, per il giudice di appello, di annullare la sentenza emessa e di rimettere la causa al giudice di primo grado, secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 1, c.p.a., al fine di evitare sentenze c.d. “a sorpresa”.
Violazione del diritto del contradditorio e sentenze “a sorpresa”
data: 28.04.2022
Area: Amministrativo, Energia e Ambiente
Costituisce violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento di una sentenza di primo grado una questione rilevata d’ufficio, senza la previa indicazione in udienza o l’assegnazione di un termine alle parti per controdedurre al riguardo.
Ne deriva l’obbligo, per il giudice di appello, di annullare la sentenza emessa e di rimettere la causa al giudice di primo grado, secondo quanto disposto dall’art. 105, comma 1, c.p.a., al fine di evitare sentenze c.d. “a sorpresa”.