Fideiussioni omnibus: nullità parziale del contratto basato su intese contrarie alla disciplina antitrust
data: 13.02.2022
Area: Diritto Bancario e Finanziario
«Sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia».
La clausola oggetto della controversia esaminata dal Tribunale emiliano, comportava la rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c., il quale prevede la liberazione del fideiussore nel caso in cui il creditore non agisce nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Tale pattuizione è stata dichiarata contraria alla normativa antitrust (in particolare, dell’art. 2, c. 2, lett. a), Legge n. 287/1990 ) con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 02/05/2005.
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio in forza del quale i contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust, «sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».
Fideiussioni omnibus: nullità parziale del contratto basato su intese contrarie alla disciplina antitrust
data: 13.02.2022
Area: Diritto Bancario e Finanziario
«Sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia».
La clausola oggetto della controversia esaminata dal Tribunale emiliano, comportava la rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c., il quale prevede la liberazione del fideiussore nel caso in cui il creditore non agisce nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Tale pattuizione è stata dichiarata contraria alla normativa antitrust (in particolare, dell’art. 2, c. 2, lett. a), Legge n. 287/1990 ) con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 02/05/2005.
Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio in forza del quale i contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust, «sono parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ».