Contestazione di un illecito ex D.lgs. 231/2001: possibile l’esclusione dalle gare di appalto
data: 11.02.2023
Area: Compliance e 231
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, lo scorso venerdì 16 dicembre 2022, il decreto legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici predisposto dalla commissione speciale del Consiglio di Stato, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il provvedimento (attualmente all’esame delle commissioni parlamentari) fa parte delle c.d. “riforme abilitanti” previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2023.
Tra le novità di maggior rilievo, con riguardo alla responsabilità degli enti, la novella normativa prevede l’inserimento della “contestata o accertata commissione” dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 tra gli illeciti professionali che potrebbero determinare l’esclusione dell’ente dalla partecipazione alle procedure di affidamento di un appalto.
L’illecito professionale potrà desumersi al verificarsi della contestazione – nella quale siano indicati “in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi” – di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
In precedenza, invece, l’ipotesi di esclusione dell’ente era contemplata esclusivamente per gli operatori economici nei cui confronti fosse stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Tuttavia, l’esclusione non opererà in via automatica, in quanto la valutazione dell’illecito è rimessa alla stazione appaltante, la quale potrà decidere l’esclusione dell’ente qualora gli illeciti siano di gravità tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
La riforma amplia, inoltre, la platea dei soggetti la cui condotta è rilevante ai fini dell’esclusione, includendo anche i soggetti che operano per conto dell’ente (i.e. anche il direttore tecnico, i membri del consiglio di amministrazione, i componenti degli organi con poteri di vigilanza, il socio unico e persino l’amministratore di fatto).
Contestazione di un illecito ex D.lgs. 231/2001: possibile l’esclusione dalle gare di appalto
data: 11.02.2023
Area: Compliance e 231
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, lo scorso venerdì 16 dicembre 2022, il decreto legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici predisposto dalla commissione speciale del Consiglio di Stato, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il provvedimento (attualmente all’esame delle commissioni parlamentari) fa parte delle c.d. “riforme abilitanti” previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2023.
Tra le novità di maggior rilievo, con riguardo alla responsabilità degli enti, la novella normativa prevede l’inserimento della “contestata o accertata commissione” dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 tra gli illeciti professionali che potrebbero determinare l’esclusione dell’ente dalla partecipazione alle procedure di affidamento di un appalto.
L’illecito professionale potrà desumersi al verificarsi della contestazione – nella quale siano indicati “in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi” – di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
In precedenza, invece, l’ipotesi di esclusione dell’ente era contemplata esclusivamente per gli operatori economici nei cui confronti fosse stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Tuttavia, l’esclusione non opererà in via automatica, in quanto la valutazione dell’illecito è rimessa alla stazione appaltante, la quale potrà decidere l’esclusione dell’ente qualora gli illeciti siano di gravità tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
La riforma amplia, inoltre, la platea dei soggetti la cui condotta è rilevante ai fini dell’esclusione, includendo anche i soggetti che operano per conto dell’ente (i.e. anche il direttore tecnico, i membri del consiglio di amministrazione, i componenti degli organi con poteri di vigilanza, il socio unico e persino l’amministratore di fatto).