D.Lgs. 231/2001: la colpa organizzativa non va confusa con il reato dei vertici societari
data: 17.06.2022
Area: Compliance e 231
I vertici di un’impresa venivano riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose a causa di specifiche omissioni e violazioni delle misure di prevenzione. L’accusa riteneva sussistente la responsabilità dell’impresa per “colpa di organizzazione”, in quanto sprovvista sia di un modello organizzativo relativo alla sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle norme in materia (D.Lgs. 231/2011 e D.lgs 81/2008), che di un apposito organo di vigilanza.
Intervenuta, la Suprema Corte ha sottolineato come, ai fini della responsabilità 231, la “colpa di organizzazione” dell’ente, non deve essere confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato che la mancata adozione o l’inefficace applicazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non è sufficiente, di per sé, a determinare la colpa dell’ente, la quale “va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa”.
Pertanto, anche qualora sia accertata la colpevolezza dei rappresentanti dell’ente, ciò non comporta una immediata traslazione di questa responsabilità in capo all’impresa.
D.Lgs. 231/2001: la colpa organizzativa non va confusa con il reato dei vertici societari
data: 17.06.2022
Area: Compliance e 231
I vertici di un’impresa venivano riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose a causa di specifiche omissioni e violazioni delle misure di prevenzione. L’accusa riteneva sussistente la responsabilità dell’impresa per “colpa di organizzazione”, in quanto sprovvista sia di un modello organizzativo relativo alla sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle norme in materia (D.Lgs. 231/2011 e D.lgs 81/2008), che di un apposito organo di vigilanza.
Intervenuta, la Suprema Corte ha sottolineato come, ai fini della responsabilità 231, la “colpa di organizzazione” dell’ente, non deve essere confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato che la mancata adozione o l’inefficace applicazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non è sufficiente, di per sé, a determinare la colpa dell’ente, la quale “va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa”.
Pertanto, anche qualora sia accertata la colpevolezza dei rappresentanti dell’ente, ciò non comporta una immediata traslazione di questa responsabilità in capo all’impresa.