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D.Lgs. 231/2001: Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo

data: 24.06.2022
Area: Compliance e 231

Attualmente sottoposto al vaglio dell’UNI (Ente italiano di normazione), il nuovo “Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n.231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese” sarà riservato, per l’appunto, alle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro (c.d. “micro imprese”) e a quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro (c.d. “piccole imprese”), al fine di permettere loro di usufruire degli istituti premiali, attenuanti o esimenti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con riguardo, in particolare, alla composizione dell’organismo di vigilanza, il Modello ribadisce come negli enti di piccole dimensioni le relative funzioni possano essere svolte direttamente dall’organo amministrativo. Tuttavia, possono essere adottate anche altre soluzioni, quali, a esempio, l’assegnazione a un consulente esterno con adeguata professionalità sulla materia o, alternativamente, al sindaco unico, ove nominato, o al responsabile del sistema di gestione aziendale eventualmente adottato dall’impresa, salva la facoltà di optare per un organismo di vigilanza con composizione collegiale.

D.Lgs. 231/2001: Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo

data: 24.06.2022
Area: Compliance e 231

Attualmente sottoposto al vaglio dell’UNI (Ente italiano di normazione), il nuovo “Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n.231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese” sarà riservato, per l’appunto, alle imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro (c.d. “micro imprese”) e a quelle con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro (c.d. “piccole imprese”), al fine di permettere loro di usufruire degli istituti premiali, attenuanti o esimenti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con riguardo, in particolare, alla composizione dell’organismo di vigilanza, il Modello ribadisce come negli enti di piccole dimensioni le relative funzioni possano essere svolte direttamente dall’organo amministrativo. Tuttavia, possono essere adottate anche altre soluzioni, quali, a esempio, l’assegnazione a un consulente esterno con adeguata professionalità sulla materia o, alternativamente, al sindaco unico, ove nominato, o al responsabile del sistema di gestione aziendale eventualmente adottato dall’impresa, salva la facoltà di optare per un organismo di vigilanza con composizione collegiale.