D.Lgs. 231/2001: presupposti della responsabilità dell’ente
data: 13.05.2022
Area: Compliance e 231
Con la sentenza 13218/2022, la Suprema Corte ha riaffermato la responsabilità dell’ente per l’illecito commesso dall’amministratore con delega per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in assenza di procedure amministrative volte a controllare l’operato dell’organo amministrativo, anche se la violazione ha comportato un esiguo risparmio di spesa in favore dell’ente stesso.
Invero, prosegue la Corte, il differente principio secondo cui la esiguità del profitto comporta la responsabilità dell’ente solo qualora sia provata la prevalenza delle esigenze di profitto rispetto alla tutela dei lavoratori si applica esclusivamente in un contesto di osservanza delle disposizioni vigenti da parte della società.
D.Lgs. 231/2001: presupposti della responsabilità dell’ente
data: 13.05.2022
Area: Compliance e 231
Con la sentenza 13218/2022, la Suprema Corte ha riaffermato la responsabilità dell’ente per l’illecito commesso dall’amministratore con delega per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in assenza di procedure amministrative volte a controllare l’operato dell’organo amministrativo, anche se la violazione ha comportato un esiguo risparmio di spesa in favore dell’ente stesso.
Invero, prosegue la Corte, il differente principio secondo cui la esiguità del profitto comporta la responsabilità dell’ente solo qualora sia provata la prevalenza delle esigenze di profitto rispetto alla tutela dei lavoratori si applica esclusivamente in un contesto di osservanza delle disposizioni vigenti da parte della società.